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Revisione prezzi: obbligo di risposta da parte della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell’art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia),comma 1, lettera c, del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), l’Amministrazione è tenuta a provvedere sull’istanza di adeguamento dei prezzi, nonchè a rispondere all’istanza, anche se irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte, configurando diversamente un’ipotesi di silenzio inadempimento.
Lo afferma la Sentenza del TAR Campania del 19 giugno 2024, n. 1309, con la quale è stato accolto il ricorso di un operatore economico contro il silenzioso inadempimento di una SA, relativamente a un’istanza di revisione prezzi del corrispettivo di una singola fornitura nell’ambito di un appalto di servizi.