il TAR, nel rilevare la corrispondenza testuale tra la precedente disciplina e quella vigente, ha riconosciuto l’applicabilità del principio direttivo dell’Adunanza Plenaria n. 3/2023, sulla scorta del quale “per l’attribuzione, ai fini della qualificazione per la categoria di lavori richiesta dalla documentazione di gara, del beneficio dell’incremento del quinto, per ciascuna delle imprese concorrenti in forma di raggruppamento temporaneo debba sussistere una qualificazione «per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara» di cui all’art. 2, comma 2 dell’allegato II.12, ove per “importo dei lavori” debba riferirsi ai singoli importi della classifica posseduta e dichiarata.